L’articolo 10 del Codice civile e il diritto di ciascuno a tutelare la propria immagine

Viviamo in un mondo in cui essere fotografati è diventato praticamente inevitabile. Siamo circondati da fotocamere, smartphone, telecamere di sorveglianza e dispositivi capaci di registrare quello che accade intorno a noi. Fotografiamo, veniamo fotografati, condividiamo immagini e, spesso, non ci soffermiamo nemmeno a pensare a cosa succeda dopo aver premuto quel pulsante.

Eppure, dietro una fotografia, non c’è soltanto un’immagine. C’è una persona, la sua identità, la sua reputazione e il modo in cui può essere percepita dagli altri.

È proprio su questo rapporto che interviene l’articolo 10 del Codice civile, una norma che riguarda tutti, non soltanto chi fotografa per professione.

Che cosa dice l’articolo 10 del Codice civile?

L’articolo 10 del Codice civile, intitolato Abuso dell’immagine altrui, stabilisce:

«Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni».

Il testo è breve, ma affronta una questione tutt’altro che secondaria: il diritto di ciascuno a tutelare la propria immagine quando questa viene utilizzata in modo non consentito dalla legge o in maniera pregiudizievole.

In sostanza, se una fotografia viene pubblicata o esposta illecitamente, la persona interessata può rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere che l’abuso cessi e, quando ne ricorrono i presupposti, ottenere il risarcimento dei danni.

La norma non vieta di fotografare le persone. Non stabilisce neppure che ogni immagine debba essere accompagnata da una liberatoria. Definisce, piuttosto, una forma di tutela che deve essere letta insieme alle altre disposizioni che regolano il diritto all’immagine, in particolare gli articoli 96 e 97 della Legge 633/1941.

La differenza è importante, perché troppo spesso si tende a trasformare una questione complessa in una regola assoluta: o si può fare tutto, oppure non si può fare niente.

Come spesso accade, la realtà è un po’ più articolata.

L’immagine appartiene a chi la realizza o a chi viene fotografato?

È una domanda che merita di essere affrontata, soprattutto oggi, quando la produzione e la diffusione delle immagini sono alla portata di tutti.

Chi fotografa compie delle scelte. Decide cosa includere nell’inquadratura, quale momento registrare, quale luce utilizzare e, successivamente, come selezionare e presentare il proprio lavoro.

La fotografia può essere il risultato di un progetto artistico, di un’attività professionale, di una ricerca documentale o semplicemente di un momento della vita quotidiana.

Ma il fatto di aver realizzato una fotografia non significa che il fotografo possa disporre senza limiti dell’immagine della persona che vi compare.

Il diritto d’autore tutela il fotografo nei termini previsti dalla legge. Il diritto all’immagine tutela invece la persona ritratta, secondo le disposizioni applicabili.

Sono due piani distinti, che possono coesistere nella stessa fotografia.

Pensiamo a un ritratto realizzato durante un evento pubblico. Il fotografo può essere titolare dei diritti sulla fotografia, ma la pubblicazione dell’immagine della persona ritratta deve comunque rispettare le regole che disciplinano il diritto all’immagine.

Allo stesso modo, una persona non diventa automaticamente titolare dei diritti d’autore su una fotografia soltanto perché vi compare.

Il punto è che nessuno dei due diritti può essere considerato assoluto. Bisogna comprendere quali interessi siano coinvolti e come debbano essere bilanciati.

Quando l’utilizzo di un’immagine diventa un abuso?

L’articolo 10 individua due situazioni principali.

La prima riguarda l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

La seconda riguarda l’utilizzo dell’immagine quando questo arreca pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ritratta, o dei familiari indicati dalla norma.

Proviamo a fare un esempio.

Una persona viene fotografata durante una manifestazione pubblica. L’immagine viene successivamente utilizzata per documentare l’evento e raccontare ciò che è accaduto. In un’altra situazione, la stessa fotografia viene estrapolata dal contesto e utilizzata per attribuire alla persona comportamenti o intenzioni che non le appartengono, oppure per esporla al discredito.

Non è possibile stabilire in astratto se una determinata pubblicazione sia lecita o illecita senza conoscere le circostanze concrete. Tuttavia, è evidente che il contesto, le finalità e le modalità di utilizzo dell’immagine possono fare una differenza sostanziale.

Una fotografia non è soltanto ciò che mostra. È anche il significato che può assumere nel momento in cui viene pubblicata, associata a un testo, inserita in una campagna o utilizzata per raccontare una storia. È qui che entra in gioco la responsabilità di chi decide di diffonderla.

Pubblicare una fotografia non è un gesto neutro

Per molto tempo la fotografia è stata legata a strumenti, processi e tempi che rendevano la produzione delle immagini un’attività relativamente circoscritta. Oggi basta uno smartphone per fotografare una persona e rendere l’immagine accessibile a un pubblico potenzialmente enorme nel giro di pochi secondi. La facilità di pubblicazione ha cambiato il nostro rapporto con le immagini, ma non ha cancellato i diritti delle persone.

Una fotografia condivisa su un profilo social può uscire rapidamente dal contesto in cui è stata realizzata. Può essere scaricata, ripubblicata, associata a contenuti diversi o utilizzata da altri per finalità che il fotografo non aveva previsto.

Questo non significa che ogni pubblicazione comporti automaticamente una violazione dell’articolo 10. Significa, piuttosto, che la diffusione delle immagini richiede consapevolezza.

La legge non può essere ridotta a una formula da applicare indistintamente a qualsiasi fotografia. L’articolo 10 interviene in presenza dei presupposti previsti dalla norma e deve essere interpretato nel quadro complessivo della tutela dell’immagine.

Inoltre, il diritto all’immagine non coincide interamente con il diritto alla riservatezza, né con la protezione dei dati personali. Sono ambiti che possono intrecciarsi, ma che presentano presupposti e regole differenti.

Per questo, quando si discute della pubblicazione di una fotografia, la prima domanda non dovrebbe essere soltanto: «Posso farlo?».

Dovremmo anche chiederci: «In quale contesto? Per quale ragione? Con quali conseguenze per la persona che compare nell’immagine?».

La possibilità di chiedere che l’abuso cessi

Uno degli aspetti più rilevanti dell’articolo 10 è la possibilità, per la persona interessata, di chiedere all’autorità giudiziaria che l’abuso cessi.

La norma contempla anche il risarcimento dei danni, quando ne ricorrono i presupposti. Questo significa che il diritto all’immagine non è soltanto un principio teorico. È un diritto che può essere fatto valere attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.

Naturalmente, non basta che una persona dichiari di non gradire una fotografia per stabilire automaticamente che la pubblicazione sia illecita. Allo stesso modo, il fotografo non può ignorare ogni contestazione sostenendo che l’immagine sia di sua proprietà. Occorre valutare la situazione concreta, le condizioni in cui la fotografia è stata realizzata e le ragioni per cui è stata diffusa.

È una distinzione che vale la pena ricordare, perché il diritto non funziona attraverso simpatie personali o convinzioni individuali.

Non è una gara tra il fotografo e la persona fotografata. È una questione di diritti, limiti, etica e responsabilità.

La questione non riguarda soltanto i fotografi

L’articolo 10 del Codice civile è una norma che interessa chiunque utilizzi immagini di altre persone.

Riguarda chi pubblica fotografie sui social network, chi gestisce un sito web, chi realizza contenuti per un’attività commerciale, chi utilizza immagini per comunicare un evento e chiunque diffonda fotografie in un contesto pubblico o privato.

La responsabilità non riguarda soltanto chi preme il pulsante di scatto. Può coinvolgere anche chi decide di utilizzare o diffondere successivamente l’immagine, a seconda delle circostanze e del proprio ruolo.

Pensiamo a una fotografia realizzata da un professionista e successivamente utilizzata da un’azienda per una campagna pubblicitaria. Il fatto che l’immagine sia stata regolarmente commissionata o acquistata non risolve automaticamente ogni questione relativa ai diritti della persona ritratta.

Oppure pensiamo a un’immagine pubblicata da un’associazione culturale per documentare un progetto. La finalità non commerciale dell’attività non costituisce, da sola, un’esenzione generale dalle regole sul diritto all’immagine.

Sono situazioni differenti, che richiedono valutazioni differenti.

La cosa importante è comprendere che l’utilizzo di un’immagine non può essere considerato legittimo soltanto perché tecnicamente possibile.

Conoscere la legge per comprendere il valore delle immagini

L’articolo 10 del Codice civile non è una norma contro la fotografia e non dovrebbe essere interpretato come un ostacolo alla libertà di espressione.

È uno strumento di tutela che contribuisce a definire il rapporto tra la diffusione dell’immagine di una persona e i diritti che la riguardano.

Conoscerlo significa comprendere che una fotografia può avere un autore, un valore estetico, un significato documentale e una funzione comunicativa, ma che tutto questo non cancella automaticamente i diritti della persona rappresentata.

Significa anche evitare l’errore opposto: pensare che il diritto all’immagine impedisca in ogni circostanza di fotografare o pubblicare una persona senza il suo consenso.

La legge individua condizioni, eccezioni e limiti. Per applicarli correttamente, occorre conoscere il contesto e, quando necessario, approfondire la situazione con un professionista del diritto.

C’è però una questione che va oltre la norma.

Le immagini hanno una capacità straordinaria di raccontare, conservare la memoria, documentare ciò che accade e contribuire alla costruzione del nostro immaginario collettivo. Proprio per questo, il modo in cui vengono realizzate e diffuse non è irrilevante.

Non credo che la soluzione sia smettere di fotografare per paura di sbagliare. Credo, piuttosto, che sia necessario comprendere meglio quello che facciamo e le conseguenze delle nostre scelte.

La fotografia è uno strumento di osservazione, ma anche di relazione. E la persona che compare nell’immagine non smette di essere una persona nel momento in cui diventa il soggetto di una fotografia.

L’immagine può essere nostra come fotografia. Ma la persona che vi compare non diventa, per questo, una nostra proprietà.

È da questa distinzione che dovrebbe cominciare ogni riflessione sul diritto all’immagine.


Riferimenti normativi

  • Articolo 10 del Codice civile – Abuso dell’immagine altrui.
  • Articoli 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Diritto sul ritratto ed eccezioni al consenso.

Per consultare la normativa: Legge 633/1941 su Normattiva.

Questo articolo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale. L’applicazione della normativa dipende dalle circostanze concrete.

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