La paura di fare qualcosa di sbagliato a volte è più forte della voglia di fare, specialmente in fotografia dove per una buona immagine, oltre alla tecnica, all’occhio e tutto il resto, serve anche una massiccia dose di conoscenza legislativa ed un buon pelo sullo stomaco per poter arrivare sul filo del rasoio e rimanere all’interno della legge, senza però farsi mancare quel pizzico di illegalità.
Il pelo sullo stomaco serve per non esitare e rimanere sempre attenti sulla scena. Ovviamente la conoscenza legislativa serve per sapere qual è il limite da non superare (e se lo si supera essere consapevoli almeno di quello che si sta facendo).
Fotogiornalismo, Reportage, Street Photography. Ma non solo: fotografia di viaggio, e comunque tutte le immagini che ritraggono contesti e persone, sono soggetti ad una legislatura che tuteli chi realizza l’immagine e chi ne è soggetto.
Le leggi di riferimento sono da considerarsi cogenti nel luogo in cui vengono effettuate le riprese. In questo articolo mi riferisco alle leggi italiane per ovvi motivi.
A conseguenza di questo, le leggi hanno comunque una loro scala gerarchica che va rispettata. Si parte dalla Costituzione Italiana che già in essa prevede una forma di tutela:
Art. 21 Costituzione Italiana – Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure […]
Da qui nasce il “diritto di cronaca” al quale ci si appella per autorizzarsi a riprendere un accaduto, un evento. Il diritto di cronaca lo si esercita da liberi cittadini, non necessariamente se si esercita una professione legata alla notizia (giornalismo, fotogiornalismo). Quindi, se avete tra le mani una fotocamera e sta succedendo qualcosa (di interesse comunitario o personale) potete riprenderlo senza temere di fare qualcosa di sbagliato.
Allora a questo punto sorgono le domande: si, ma se il soggetto ripreso non acconsente? Come devo comportarmi?
La seconda domanda trova risposta nel punto dove vi parlo di pelo sullo stomaco e di conoscenza legislativa. Pelo sullo stomaco perché l’esitazione fa di voi persone insicure e per il vostro soggetto anche fotografi che stanno facendo qualcosa di non regolare. Non legale. Tirare su la fotocamera, poi tirarla giù, un passo in avanti, poi indietro, guardarsi intorno con aria indifferente credendo di non destare sospetto, non fa nulla di più che attirare attenzione.
La prima domanda va a ricadere invece nella legge sulla tutela dei diritti d’autore e d’immagine (Legge 22.04.1941 n° 633 , G.U. 16.07.1941). Una legge abbastanza vecchia da poter essere applica ai giorni nostri ma con sostanziali e significative modifiche che la rendono comunque attuale ed attuabile.
Infatti la Legge 248/00 introduce anche Internet nella sfera della tutela. Per poi diventare Legge 02/2008 (testo di consolidamento della Legge 633/41). Ma non bisogna dimenticare il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 ed il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163, che chiudono l’attuazione della Legge sul Diritto d’Autore.
Spesso mi domandano se le immagini realizzate in strada possono essere pubblicate o c’è bisogno di autorizzazione.
Per farla breve, mentre approfondite la vostra conoscenza della legge da conoscere come se stessi se si vogliono realizzare immagini che ritraggono soggetti ed eventi, si può riassumere tutto dicendo che nei luoghi pubblici si possono riprendere cose, persone ed eventi senza avere necessariamente il permesso, appellandosi al diritto di cronaca, purché le immagini non vadano a ledere l’immagine del soggetto e non ci sia uno scopo di lucro, così come previsto dalla Legge 633/41 e successive modifiche.
Va da se che la conoscenza della legge, la sicurezza nelle azioni ed anche la cordialità (anche se si sa di avere ragione) aiutano a non trovarsi in qualche faccenda complessa che differentemente s potrebbe risolvere con un sorriso.
Come ben visibile, all’interno delle citazioni di articoli, decreti e leggi non si parla mai di Privacy. Forse per il semplice motivo che con al fotografia, la Legge sulla Privacy non ha nulla a che vedere, in quanto tratta la tutela dei dati sensibili. In questo articolo se ne parla molto più approfonditamente.
Per chiudere, una curiosità (che poi tanto lontana dall’argomento non è) che risponde anche ad una domanda che mi viene posta spesso: Ma se fotografo un mendicate, posso pubblicare la foto?
Rispondo rifacendomi alla sentenza della Corte si Cassazione n. 3721/2012 nella quale (come si evince dal testo) è stato decretato che si fa OBBLIGO PER I MASS MEDIA DI OSCURARE IMMAGINI DI PERSONE IN QUALCHE MODO COINVOLTE IN FENOMENI SUI QUALI GRAVA UN PESANTE GIUDIZIO NEGATIVO DELLA COLLETTIVITÀ. Quindi, per non ricadere in questa tipologia di eventi, è sempre opportuno evitare di trovarsi nella condizione.
È diffamazione pubblicare sui giornali foto che ritraggono i volti dei mendicanti.
Abbiate sempre cura però di fare distinzione tra tutela della legge (per voi e per i soggetti ritratti) e l’etica.
Potreste comunque sempre scontravi con la copertura legale dell’atto e della pubblicazione, ma la vostra etica deve anche essere messa in gioco, sempre. Dall’atto della ripresa, fino alla pubblicazione delle stesse.
Un’importante approfondimento sull’argomento potete trovarlo in questo articolo sempre da me scritto con molti chiarimenti in materia di PUBBLICABILITÀ DELLE IMMAGINI.
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