La paura di fare qualcosa di sbagliato a volte è più forte della voglia di fare, specialmente in fotografia dove per una buona immagine, oltre alla tecnica, all’occhio e tutto il resto, serve anche una massiccia dose di conoscenza legislativa ed un buon pelo sullo stomaco per poter arrivare sul filo del rasoio e rimanere all’interno della legge, senza però farsi mancare quel pizzico di illegalità.

Il pelo sullo stomaco serve per non esitare e rimanere sempre attenti sulla scena. Ovviamente la conoscenza legislativa serve per sapere qual è il limite da non superare (e se lo si supera essere consapevoli almeno di quello che si sta facendo).

Fotogiornalismo, Reportage, Street Photography. Ma non solo: fotografia di viaggio, e comunque tutte le immagini che ritraggono contesti e persone, sono soggetti ad una legislatura che tuteli chi realizza l’immagine e chi ne è soggetto.

Le leggi di riferimento sono da considerarsi cogenti nel luogo in cui vengono effettuate le riprese. In questo articolo mi riferisco alle leggi italiane per ovvi motivi.

A conseguenza di questo, le leggi hanno comunque una loro scala gerarchica che va rispettata. Si parte dalla Costituzione Italiana che già in essa prevede una forma di tutela:

Art. 21 Costituzione Italiana – Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure […]

Da qui nasce il “diritto di cronaca” al quale ci si appella per autorizzarsi a riprendere un accaduto, un evento. Il diritto di cronaca lo si esercita da liberi cittadini, non necessariamente se si esercita una professione legata alla notizia (giornalismo, fotogiornalismo). Quindi, se avete tra le mani una fotocamera e sta succedendo qualcosa (di interesse comunitario o personale) potete riprenderlo senza temere di fare qualcosa di sbagliato.
Allora a questo punto sorgono le domande: si, ma se il soggetto ripreso non acconsente? Come devo comportarmi?

La seconda domanda trova risposta nel punto dove vi parlo di pelo sullo stomaco e di conoscenza legislativa. Pelo sullo stomaco perché l’esitazione fa di voi persone insicure e per il vostro soggetto anche fotografi che stanno facendo qualcosa di non regolare. Non legale. Tirare su la fotocamera, poi tirarla giù, un passo in avanti, poi indietro, guardarsi intorno con aria indifferente credendo di non destare sospetto, non fa nulla di più che attirare attenzione.

La prima domanda va a ricadere invece nella legge sulla tutela dei diritti d’autore e d’immagine (Legge 22.04.1941 n° 633 , G.U. 16.07.1941). Una legge abbastanza vecchia da poter essere applica ai giorni nostri ma con sostanziali e significative modifiche che la rendono comunque attuale ed attuabile.
Infatti la Legge 248/00 introduce anche Internet nella sfera della tutela. Per poi diventare Legge 02/2008 (testo di consolidamento della Legge 633/41). Ma non bisogna dimenticare il  D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 ed il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163, che chiudono l’attuazione della Legge sul Diritto d’Autore.

Spesso mi domandano se le immagini realizzate in strada possono essere pubblicate o c’è bisogno di autorizzazione.

Per farla breve, mentre approfondite la vostra conoscenza della legge da conoscere come se stessi se si vogliono realizzare immagini che ritraggono soggetti ed eventi, si può riassumere tutto dicendo che nei luoghi pubblici si possono riprendere cose, persone ed eventi senza avere necessariamente il permesso, appellandosi al diritto di cronaca, purché le immagini non vadano a ledere l’immagine del soggetto e non ci sia uno scopo di lucro, così come previsto dalla Legge 633/41 e successive modifiche.

Va da se che la conoscenza della legge, la sicurezza nelle azioni ed anche la cordialità (anche se si sa di avere ragione) aiutano a non trovarsi in qualche faccenda complessa che differentemente s potrebbe risolvere con un sorriso.

Come ben visibile, all’interno delle citazioni di articoli, decreti e leggi non si parla mai di Privacy. Forse per il semplice motivo che con al fotografia, la Legge sulla Privacy non ha nulla a che vedere, in quanto tratta la tutela dei dati sensibili. In questo articolo se ne parla molto più approfonditamente.

Per chiudere, una curiosità (che poi tanto lontana dall’argomento non è) che risponde anche ad una domanda che mi viene posta spesso: Ma se fotografo un mendicate, posso pubblicare la foto?
Rispondo rifacendomi alla sentenza della Corte si Cassazione n. 3721/2012 nella quale (come si evince dal testo) è stato decretato che si fa OBBLIGO PER I MASS MEDIA DI OSCURARE IMMAGINI DI PERSONE IN QUALCHE MODO COINVOLTE IN FENOMENI SUI QUALI GRAVA UN PESANTE GIUDIZIO NEGATIVO DELLA COLLETTIVITÀ. Quindi, per non ricadere in questa tipologia di eventi, è sempre opportuno evitare di trovarsi nella condizione.
È diffamazione pubblicare sui giornali foto che ritraggono i volti dei mendicanti.

Abbiate sempre cura però di fare distinzione tra tutela della legge (per voi e per i soggetti ritratti) e l’etica.
Potreste comunque sempre scontravi con la copertura legale dell’atto e della pubblicazione, ma la vostra etica deve anche essere messa in gioco, sempre. Dall’atto della ripresa, fino alla pubblicazione delle stesse.

Un’importante approfondimento sull’argomento potete trovarlo in questo articolo sempre da me scritto con molti chiarimenti in materia di PUBBLICABILITÀ DELLE IMMAGINI.

9 risposte a “LE LEGGI ITALIANE PER LA FOTOGRAFIA”

  1. Argomento interessante ed importante, però scusate ma alcuni passaggi non si comprendono: che significa “sono da considerarsi cogenti del luogo vengono effettuate le riprese”? Forse “cogenti NEL luogo IN CUI ecc.”? Inoltre “Una legge abbastanza vecchia da poter essere applica ai giorni nostri” vuolo dire che non si può applicare? Infine, non ho capito in definitiva qual è la risposta alla domanda se uno non acconsente alla pubblicazione della propria immagine… Grazie!

    1. Grazie Michele per aver notato la mia mancanza di completezza nel capoverso delle “leggi cogenti”. Provvedo subito alla correzione.

      La legge è vecchia per essere applicata in quanto sono state introdotte altre tipologie di pubblicazioni (vedi internet, ma non solo) di fatti hanno provveduto in primis ad integrare le mancanze per poi (probabilmente solo in forma momentanea) ad emettere i 2 Decreti Legislativi citati.

      Se qualcuno non acconsente alla pubblicazione della propria immagine le vie da percorrere sono due:
      – Se l’immagine del soggetto non è lesa e si sta nei parametri del diritto di cronaca allora diventa una questione personale perché nei termini di legge si è nel giusto
      – Se il soggetto non vuole essere pubblicato allora sarebbe opportuno, al di la della questione legale, avere rispetto per le richieste del soggetto. Ma qui siamo più nell’etica e nel buon senso.

      Grazie a te.

  2. Grazie per lo spunto molto interessante.
    A mio avviso va sottolineato un particolare che nelle leggi sopra elencate viene sottinteso. In luogo pubblico si possono fotografare persone a patto che queste non siano al tempo stesso il soggetto unico e principale e siano riconoscibili.
    Cosa vuol dire? che non posso stringere l’inquadratura su un singolo facendo diventare la sua persona unico soggetto della foto a meno che questo non sia riconoscibile.
    Altro particolare importante è l’età dei soggetti… i minori vengono tutelati dalla legge in modo particolare. Quindi scordiamoci le foto alla Steve McCurry senza consenso di un legale rappresentante!
    Durante rievocazioni storiche, carnevali ecc i partecipanti alla manifestazione si possono ritrarre senza problemi.
    Saluti!

  3. […] Ma qualche consiglio per limitare la perdita delle immagini posso darvelo, a patto conosciate in primis le leggi che vi permettono di pubblicare le immagini ed in che termini. Nel caso potete fare una ripassata prima di pubblicare, leggendo questo! […]

  4. […] già scritto un articolo sull’argomento, dove citavo tutte le leggi che regolano la fotografia italiana (non solo da un punto di vista […]

  5. […] Come tutti ben sanno in Italia la Legge in fotografia (che tuteli fotografi e soggetti fotografati) esiste ed è anche molto aggiornata, se pur comunque datata (parliamo di una legge del 1941). Per chi non lo sapesse, può andare a leggere il mio articolo proprio dedicato alle leggi italiane in materia fotografica a questo link. […]

  6. […] parte di voi produce materiale in Italia, qui trovate un articolo che da una infarinatura sulle Leggi italiane che regolano la fotografia. C’è anche un approfondimento sulla pubblicabilità delle immagini che potete leggere, ma […]

  7. Salve Angelo. spero di essere nel posto giusto… quando si parla di leggi della fotografia si parla sempre di privacy ecc… io sto cercando invece di capire cosa può’ o non può fare un fotografo NON professionista.
    io sono professionista dal 2003 quindi ho p.iva dal 2003.
    in questi ultimi periodi mi trovo che negli eventi comunali quindi manifestazioni, concerti, eventi pubblici in genere non vengo neanche preso in considerazione, e vedo “lavorare” fotografi appassionati che non costano nulla perché lo fanno per hobby oppure alunni di corsi di fotografia che in massa fotografano tutto, di associazioni fotografiche eccetera.
    non esiste una legge che tutela tutto ciò?
    per me dovrebbe essere normale che lo staff di un evento pubblico debba essere formato solo da professionisti. io avrei bisogno di capire se esisterebbe una legge che mi tutela e poi me ne farò una ragione. io fortunatamente riesco comunque a lavorare ma la vedo sempre più dura. grazie e buon lavoro.

  8. […] questo, per quanto riguarda le leggi, dove ho anche parlato in altri articoli (QUI e QUI) la base di partenza è la Legge sul Diritto d’Autore e d’Immagine (L. 643/41). Da li poi […]

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