IL VALORE EVOCATIVO DI UNA COLAZIONE


Ehhh si, avete letto bene!
Una volta che film, attrice, scena, e chi più ne ha più ne metta, diventano un’icona riconoscibile allora la proprietà intellettuale ne fa da padrona.

E’ opinione ormai da tempo consolidata nella giurisprudenza che la tutela dell’immagine della persona fisica possa estendersi fino a ricomprendere anche elementi non direttamente riferibili alla persona stessa, come abbigliamento, ornamenti, trucco ed altro che per la loro peculiarità richiamino in via immediata nella percezione dello spettatore proprio quel personaggio al quale tali elementi siano ormai indissolubilmente collegati”.
(v. Pretura di Roma 18.4.1984; v. anche Cass. 2223/97)

Questa è una parte della sentenza del Tribunale di Milano (Sentenza n. 766/2015 pubblicata il 21/01/2015) dove una nota azienda viene citata in giudizio, insieme al fotografo, dagli eredi dell’attrice Audrey Hepburn per aver utilizzato dei chiari riferimenti dell’attrice e del film “Colazione da Tiffany” per realizzare la campagna pubblicitaria.

Andando avanti nella sentenza si legge: “Il chiaro intento evocativo del soggetto noto al fine di utilizzarne l’immagine attraverso il palese richiamo ad essa – sia esso eseguito mediante il ricorso a degli oggetti o ad un contesto direttamente ed univocamente ad esso riferibile o anche attraverso l’utilizzazione di sosia (v. Tribunale Milano 26.10.1992) – si atteggia in casi simili come elusivo della necessità di acquisire l’autorizzazione dello stesso all’uso della sua immagine e alla remunerazione generalmente connessa ad una modalità di sfruttamento di essa di natura commerciale”.

Quindi? Se ci sono riferimenti evocativi espliciti non si possono usare? Pare di no, secondo quanto disposto nella sentenza sopra citata.

“Nel caso di specie non vi è dubbio che la costruzione dell’immagine fotografica oggetto di contestazione (docc. 4, 5 e 6 fasc. attori) sia direttamente e palesemente evocativa dell’immagine dell’attrice Audrey Hepburn, come fortemente caratterizzata nella sua interpretazione del celebre film Colazione da Tiffany”
(v. docc. 1214 fasc. attori)

Inoltre: “Lo specifico contesto risulta identicamente riprodotto nella fotografia contestata, ove la modella che appare parzialmente di spalle presenta esattamente la stessa particolare acconciatura, l’abito nero, i lunghi guanti neri, i proprietà intellettuale, gioielli e gli occhiali da sole che nel loro insieme hanno caratterizzato l’immagine dell’attrice”.

Tirando le somme, bisogna avere delle idee proprie quando si realizzano lavori professionali, facendo attenzione a non ricadere in casi simili a questo.
Oppure casi simili a quelli dell’impiego di una sosia di Monica Vitti per reclamizzare mobili d’arredamento o della utilizzazione dei segni iconici di Lucio Dalla, il baschetto e gli occhialetti, per un calendario.

La sentenza completa la potete legge e scaricare da QUESTO LINK, messo a disposizione da GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE.
Sperando vi possa essere utile.

“l’utilizzazione a fini pubblicitari dell’immagine di un sosia di persona nota senza il consenso di quest’ultima, costituisce illecito qualora, dai modi di diffusione dell’immagine, il pubblico destinatario del messaggio può essere indotto a considerare la stessa come riproduttiva delle sembianze della persona nota e non del sosia”. (Pretura di Roma, 6 luglio 1987)

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