Questa è la domanda che più in assoluto mi viene posta quando faccio lezione in accademia, quanto tengo un laboratorio di fotografia, quando mi trovo a un aperitivo con amici che si occupano di fotografia (o quanto meno, ne fanno).

Ecco, allora facciamo un po’ di chiarezza.
Intanto sulla parte fondamentale della domanda: “posso”?
La risposta è Sì! Posso fotografarlo, così come posso fotografare tutto quello che ritengo di dover documentare.
Infatti, per il contenuto dell’Art. 21 della costituzione italiana, posso fotografare in qualsiasi circostanza lo ritenga necessario.
Ma cosa dice, per esteso, l’Art. 21 della costituzione (quello che volgarmente viene definito “diritto di cronaca”)? Leggiamo:

Quindi, una volta stabilito che posso farlo, il limite invece inizia sulla fruizione di quel contenuto.
Che me ne faccio? Dove lo metto? Come devo comportarmi in caso di pubblicazione?
Facciamo chiarezza anche in questo caso.
Le leggi in materia di fotografia, in Italia, ma anche nel resto del mondo, sono abbastanza chiare e complete.
Mai però perdere di vista che la legge esiste, ma va interpretata da preposti a farlo (avvocati, giudici, addetti) quindi siamo sempre comunque al giudizio finale legato alla percezione.
Detto questo, per quanto riguarda le leggi, dove ho anche parlato in altri articoli (QUI e QUI) la base di partenza è la Legge sul Diritto d’Autore e d’Immagine (L. 643/41). Da li poi a cascata troviamo:
- Art. 2575 C.C. – Oggetto del Diritto (opere d’ingegno)
- Art. 2583 C.C. – Regolamentazione delle leggi speciali
- Art. 10 C.C. – Abuso dell’immagine altrui
- GDPR 2016/679 – Privacy e fotografia
- Convenzione di Berna 1886 – Protezione delle opere letterarie e artistiche
- Accordo TRIPs 1994 – Diritti di proprietà intellettuale

Si, ma quando parliamo di minori?
Ne stiamo parlando, perché fatto salvo casi di autorizzazione diretta emessa da entrambi i genitori (si perché l’autorizzazione di uno solo dei due genitori non basta), le leggi che investono i minori sono le stesse, tranne alcuni casi, dei quali andiamo a parlare ora di seguito.
Primo approfondimento è di certo la “convenzione di New York sui diritti del fanciullo” del 20.11.1989 (in Italia la L. 176/1991), secondo cui nessun bambino o comunque minore può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione, e deve perciò essere adeguatamente protetto (Art. 16).
Poi facciamo i conti con il codice deontologico dei giornalisti, legato alla Carta di Treviso del 5.10.1990 (e successive modifiche ed integrazioni), dove al diritto di cronaca si da priorità alla tutela del minore, e viene demandata la responsabilità al giornalista di valutare se la pubblicazione della foto tutela il minore.
A seguire abbiamo il codice della privacy (Regolamento U.E. 679/2016), di cui al D. Lgs. 101/2018, il cui art. 2 prevede che i minori possano prestare il consenso al trattamento dei dati personali solo a partire dal quattordicesimo anno di età (contro i 16 della versione precedente), facendo sì che al di sotto di tale soglia il consenso al trattamento debba essere dato da entrambi i genitori.
Ultimo punto integrato alla legislatura che già dovremmo conoscere è il codice del processo penale minorile, che prevede il divieto di pubblicazione e divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto in un procedimento (D.P.R. 488/88, art. 13).
(una parte la troviamo in realtà già nella Carta di Treviso)

Bene. Direi che abbiamo affrontato in modo approfondito la questione. Ora non vi rimane che leggere, studiare e nel caso anche approfondire le leggi in materia.
In caso di integrazioni o dimenticanze, fatelo presente, in modo da integrare il testo qui sopra e rendere un servizio utile a tutti.
Un prossimo articolo potrebbe essere quello sui libri da avere per approfondire la materia in modo autonomo, che ne dite?




Lascia un commento